DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- OMISSIS -
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Art. 8
Esercizio dei diritti
1.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2.
I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al
titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni, in materia di riciclaggio;
b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e
successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste
estorsive;
c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della
loro stabilità;
e)
ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in
sede giudiziaria;
f)
da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g)
per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il
Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
h)
ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile
1981, n. 121.
3.
Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e
159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
Art. 9
Modalità di esercizio
1.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo
3.
I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5.
La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10
Riscontro all'interessato
1.
Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare:
a)
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad
un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati
o identificabili;
b)
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente,
anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2.
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione
mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei
dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici
dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati
dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4.
Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro
alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5.
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6.
La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o
sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la
comprensione del relativo significato.
7.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8.
Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato
dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il
Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o
all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato.
9. Il contributo di cui ai
commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
- OMISSIS -